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Venerdì 2 Agosto 2013

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 26/2013 ha chiarito vari aspetti della disciplina delle perdite su crediti. La circolare è particolarmente importante in quanto fa un riepilogo degli orientamenti ministeriali:

- sul tema degli elementi certi e precisi necessari (chiarendo ad esempio che è sufficiente un verbale di pignoramento negativo);

- sul tema del momento di deducibilità dei crediti verso procedure concorsuali vi è stato un ammorbidimento ammettendo che la data del fallimento è il momento dal quale si può iniziare a dedurre e che successivamente sono ammessi degli importi basati sulla stima di possibilità di recupero;

- sul tema della cessione dei crediti è stata chiarita la deducibilità quando il cessionario è una banca od un ente finanziario autorizzato residente in Italia o in uno stato white list;

- sul tema dei crediti di modesto valore (2.500 euro; 5.000 euro per chi fattura più di 100 mln) scaduti da più di 6 mesi è chiarito che si guarda all'importo di ogni singola fattura e che è ammessa l'imputazione a conto economico anche mediante accantonamento e non necessariamente come stralcio.

Si segnala invece un irrigidimento dell'Agenzia sul tema della deducibilità delle perdite derivanti da transazione con il debitore, in quanto la deducibilità è ammessa soltanto quando il creditore ed il debitore non sono parte dello stesso gruppo.
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